Rc Auto, ecco cosa cambia!

Le nuove regole del codice delle assicurazioni

Tutto cambia.

A breve il Consiglio di Stato esprimerà il parere decisivo sullo schema di decreto attuativo del codice delle assicurazioni. Dove è presente la tabella per la quantificazione del danno in seguito agli incidenti.

Sergio Bocconi sul Corriere della Sera ci spiega cosa succederà:

Una «rivoluzione» per la Rc auto perché finora si era verificata una notevole difformità fra i criteri utilizzati dai vari tribunali, sebbene quello di Milano sia considerato un benchmark, un punto di riferimento per gli altri giudici. Ciò ha comportato finora notevoli disparità di trattamento fra chi è stato vittima di incidenti in auto nella varie zone d’Italia e ha avuto un impatto anche sulle compagnie di assicurazioni, chiamate a risarcire secondo regole di volta in volta differenti. La nuova tabella unica prevista dal decreto (che segue quella relativa alle microlesioni, rese omogenee dal 2003) consente dunque ai tribunali una valutazione uniforme su tutto il territorio nazionale, lasciando comunque un range di discrezionalità nella quantificazione del danno. E poiché il benchmark è la tabella utilizzata dal tribunale diMilano, il solo confronto possibile per capire come potrebbero cambiare i risarcimenti è appunto fra i valori previsti nel capoluogo lombardo e quelli determinati del decreto attuativo.

Oggi le differenze si vedono subito:

Per il momento le differenze appaiono notevoli, con ribassi medi nelle possibili liquidazioni variabili fra il 40 e il 35%, differenze che si riducono al crescere della gravità del danno. Per il momento perché, sottolinea Vittorio Verdone, direttore auto dell’Ania (l’associazione delle compagnie di assicurazioni), «bisogna aspettare la formulazione finale del decreto dopo la valutazione del Consiglio di Stato », che dovrebbe essere imminente. Solo successivamente «si potrà valutare l’impatto sulla giurisprudenza». In particolare va considerata «l’inclusione o meno nella tabella della componente di sofferenza psicofisica del soggetto leso», cioè il «danno morale». Componente che secondo le sentenze della Cassazione del 2008 va considerata già inclusa nel danno biologico.

Ecco la spiegazione della differenza tra danno patrimoniale e biologico:

in caso di incidente vanno distinti il danno patrimoniale (perdita di reddito, mancato guadagno e così via), e quello non patrimoniale, che nel tempo è stato suddiviso in danno biologico emorale. In seguito alle sentenze della Cassazione il tribunale di Milano ha redatto le tabelle che quantificano il danno biologico (che comprende quello morale), secondo grado di invalidità, età e sesso di chi ha subito lesioni, un range di risarcimento con una possibile personalizzazione fra minimo emassimo. Range considerato anche nella tabella del decreto, che prevede una variazione nell’ordine in media del 30%. Dovrà però essere la giurisprudenza a stabilire se nel risarcimento è incluso (come nelle tabelle milanesi) il danno morale. In caso venga ritenuto escluso la quantificazione di ciò che va attribuito al danneggiato potrà crescere anche fino a circa il 50%. Dal confronto fra le due tabelle (che considerano un danneggiato «maschio» secondo l’età), in caso per esempio di lesioni che comportano pregiudizi estetici molto gravi (21-35 punti di invalidità), con il nuovo decreto il risarcimento si può ridurre del 46% circa passando, per un soggetto di 20 anni, da un massimo di 202 mila euro come era indicato da Milano a circa 110 mila. In caso sia necessario un trapianto renale (fino al 60% di invalidità) ilmassimo sempre per un ventenne diminuisce da 500 mila euro a 300 mila. Come si vede la riduzione dei risarcimenti Rc auto si profila consistente. Anche se bisognerà vedere quale sarà la tabella «finale» e l’orientamento della giurisprudenza

 

 

DiPocheParole

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